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COMUNE DI
FRANCAVILLA MARITTIMA
(Provincia di
Cosenza)
CHI DEVE VERSARE L’I.C.I
Soggetto passivo dell’imposta è il
proprietario di immobili, come case, negozi, capannoni industriali,
terreni fabbricabili, oppure chi gode di un diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, sui medesimi,
anche se non residente sul territorio dello Stato. Per gli immobili
condotti in leasing, soggetto passivo è il locatario utilizzatore.
Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il
concessionario.
Non sono soggetti passivi I.C.I gli
inquilini.
IL PAGAMENTO DELL’I.C.I
Il versamento dell’imposta deve essere
eseguito:
● Per la 1^ rata (acconto) entro il 16
giugno;
● Per la 2^ rata (saldo) dal 1°
dicembre al 16 dicembre;
Resta in ogni caso nella facoltà del
contribuente versare l’imposta complessivamente dovuta in unica
soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno (in tal caso
dovranno essere barrate sia la casella acconto che la casella saldo
del bollettino di versamento in conto corrente postale).
Il pagamento dell’imposta deve essere
eseguito con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto
importo.
Il pagamento può essere effettuato
utilizzando i bollettini di versamento in c/c postale che si trovano
in allegato, presso: gli sportelli dell’Agente della riscossione (già
Concessionario della Riscossione), presso le Agenzie delle
Banche appositamente convenzionate, oppure presso qualsiasi ufficio
postale e con le altre modalità indicate sul retro del presente
opuscolo.
IL CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE
Per determinare l’ammontare
dell’imposta dovuta, è necessario determinare preliminarmente la
base imponibile, che è pari al valore degli immobili determinato
secondo i seguenti criteri:
─ Per i fabbricati iscritti
regolarmente in catasto, il valore è dato dalla rendita catastale
risultante al 1° gennaio dell’anno d’imposizione rivalutata del 5% e
moltiplicata per i seguenti specifici coefficienti:
-
100 per le categorie A,
e C (escluse A/10 e C/1)
-
140 per le categorie B
-
50 per le categorie A/10
e D
-
34 per la categoria C/1;
─ Per le aree fabbricabili, il valore
venale è determinato con Delibera Comunale nel seguente modo:
-
Per le aree ricadenti
nelle zone B (completamento) mq moltiplicato € 50,00
-
Per le arre ricadenti
nelle zone C (espansione) mq moltiplicato per € 20,00.
CALCOLO DELL’IMPOSTA DOVUTA
Una volta determinata la base
imponibile, l’imposta si calcola applicando a detta base l’aliquota
prevista per la specifica tipologia di immobile:
-
Per l’abitazione
principale 5 per mille
-
Per gli altri fabbricati
il 6,5 per mille
-
Per i fabbricati di Enti
senza scopo di lucro il 5 per mille
-
Per aree fabbricabili il
6 per mille.
RIDUZIONE D’IMPOSTA DOVUTA
E’ prevista una riduzione del 50%
dell’imposta dovuta, qualora il fabbricato sia dichiarato inagibile
o inabitabile, secondo precisi requisiti previsti dalla legge o dal
regolamento deliberato dal Comune. La riduzione è ammessa sempre che
il fabbricato non sia utilizzato o limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistano le condizioni di inabitabilità
inagibilità.
DETRAZIONE DELL’IMPOSTA PER ABITAZIONE
PRINCIPALE
E’ prevista una detrazione per la casa
direttamente adibita ad abitazione principale (intendendosi per
tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) e sue
eventuali pertinenze, dal soggetto passivo, per un importo pari ad €
103,29.
In caso di acquisto o vendita
dell’abitazione in corso d’anno, la detrazione deve essere calcolata
solo per i mesi di possesso.
IL CALCOLO DELLA NUOVA DETRAZIONE
La legge
Finanziaria 2008 ha fissato, in aggiunta a quella ordinaria,
un’ulteriore detrazione Ici per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale di un importo pari all’1,33 per mille della
base imponibile. L’ulteriore detrazione non può superare i 200 euro
ed è utilizzata fino a concorrenza del suo ammontare rapportandola
al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di
abitazione principale. Per determinarne l’ammontare è necessario
individuare la base imponibile che si ottiene moltiplicando la
rendita catastale, rivalutata del 5%, per il coefficiente 100. Su
tale importo deve essere calcolato l’1,33 per mille.
ACQUISTO O VENDITA DELL’IMMOBILE IN
CORSO D’ANNO
Chi ha acquistato o venduto l’immobile
nel corso dell’anno, deve pagare la quota relativa ai mesi per i
quali è stato proprietario.
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