Francavilla Marittima, comune dell'alto ionio calabrese ai piedi del Parco Nazionale del Pollino, sito archeologico della civiltà degli Enotri
          Comune di Francavilla Marittima (Cosenza) Italy

i.c.i. 2008 

COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA

(Provincia di Cosenza) 


CHI DEVE VERSARE L’I.C.I

Soggetto passivo dell’imposta è il proprietario di immobili, come case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili, oppure chi gode di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, sui medesimi, anche se non residente sul territorio dello Stato. Per gli immobili condotti in leasing, soggetto passivo è il locatario utilizzatore. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Non sono soggetti passivi I.C.I gli inquilini. 

IL PAGAMENTO DELL’I.C.I 

Il versamento dell’imposta deve essere eseguito:

● Per la 1^ rata (acconto) entro il 16 giugno;

● Per la 2^ rata (saldo) dal 1° dicembre al 16 dicembre;

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente versare l’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno (in tal caso dovranno essere barrate sia la casella acconto che la casella saldo del bollettino di versamento in conto corrente postale).

Il pagamento dell’imposta deve essere eseguito con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il pagamento può essere effettuato utilizzando i bollettini di versamento in c/c postale che si trovano in allegato, presso: gli sportelli dell’Agente della riscossione (già Concessionario della Riscossione), presso le Agenzie delle Banche appositamente convenzionate, oppure presso qualsiasi ufficio postale e con le altre modalità indicate sul retro del presente opuscolo. 

IL CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE

Per determinare l’ammontare dell’imposta dovuta, è necessario determinare preliminarmente la base imponibile, che è pari al valore degli immobili determinato secondo i seguenti criteri:

─ Per i fabbricati iscritti regolarmente in catasto, il valore è dato dalla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell’anno d’imposizione rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti specifici coefficienti:

-         100 per le categorie A, e C (escluse A/10 e C/1)

-         140 per le categorie B

-         50 per le categorie A/10 e D

-         34 per la categoria C/1;

─ Per le aree fabbricabili, il valore venale è determinato con Delibera Comunale nel seguente modo:

-         Per le aree ricadenti nelle zone B (completamento)  mq moltiplicato € 50,00

-         Per le arre ricadenti nelle zone C (espansione) mq moltiplicato per € 20,00.

 

CALCOLO DELL’IMPOSTA DOVUTA

Una volta determinata la base imponibile, l’imposta si calcola applicando a detta base l’aliquota prevista per la specifica tipologia di immobile:

-         Per l’abitazione principale 5 per mille

-         Per gli altri fabbricati il 6,5 per mille

-         Per i fabbricati di Enti senza scopo di lucro il 5 per mille

-         Per aree fabbricabili il 6 per mille.

 

RIDUZIONE D’IMPOSTA DOVUTA

E’ prevista una riduzione del 50% dell’imposta dovuta, qualora il fabbricato sia dichiarato inagibile o inabitabile, secondo precisi requisiti previsti dalla legge o dal regolamento deliberato dal Comune. La riduzione è ammessa sempre che il fabbricato non sia utilizzato o limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistano le condizioni di inabitabilità inagibilità.

 

DETRAZIONE DELL’IMPOSTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE

E’ prevista una detrazione per la casa direttamente adibita ad abitazione principale (intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) e sue eventuali pertinenze, dal soggetto passivo, per un importo pari ad € 103,29.

In caso di acquisto o vendita dell’abitazione in corso d’anno, la detrazione deve essere calcolata solo per i mesi di possesso.

IL CALCOLO DELLA NUOVA DETRAZIONE

La legge Finanziaria 2008 ha fissato, in aggiunta a quella ordinaria,  un’ulteriore detrazione Ici per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di un importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione non può superare i 200 euro ed è utilizzata fino a concorrenza del suo ammontare rapportandola al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Per determinarne l’ammontare è necessario individuare la base imponibile che si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per il coefficiente 100.  Su tale importo deve essere calcolato l’1,33 per mille.

 

ACQUISTO O VENDITA DELL’IMMOBILE IN CORSO D’ANNO

Chi ha acquistato o venduto l’immobile nel corso dell’anno, deve pagare la quota relativa ai mesi per  i quali è stato proprietario.

 

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